Sospendere il mutuo con il Fondo di solidarietà
Attivo dal 2010 il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa ha l'obiettivo di dare un aiuto concreto a coloro che si trovano in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo. L'istanza di accesso al beneficio può essere presentata presso la banca che ha erogato il mutuo.
La banca - effettuati gli adempimenti di competenza - inoltra l'istanza a CONSAP che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di CONSAP, comunica all'interessato la sospensione dell'ammortamento del mutuo.
Ma vediamo nello specifico cosa prevede il Fondo.
Può beneficiarne chi, alla data di presentazione della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;
b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;
c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.
Tutti e tre i requisiti di cui sopra devono sussistere alla data di presentazione della domanda.
In caso di mutuo cointestato è sufficiente che i tre requisiti sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari.
L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di abitazione di lusso e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.
Per godere del beneficio il mutuatario deve aver fronteggiato, nei tre anni precedenti alla richiesta di sospensione, almeno uno dei seguenti eventi:
- licenziamento del rapporto di lavoro subordinato anche per controversie individuali, ad eccezione di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- morte o riconoscimento di handicap grave, oppure di invalidità civile non inferiore all’80%.
La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate.
A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo rimborsa esclusivamente:
- i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca;
- gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, ma soltanto per la quota corrispondente al parametro di riferimento (cioè all’Euribor o all’Irs), dunque spread escluso.
Il mutuo deve essere "in corso di ammortamento" e, pertanto, l'ammissione al Fondo è concessa qualora il mutuatario alla data di presentazione della domanda non stia beneficiando di altre misure di sospensione concordate con la propria banca o previste da altre leggi statali o regionali ovvero da iniziative autonome degli enti mutuanti.
L'iniziativa in oggetto si sovrappone al "Piano Famiglie" varato dall'Abi, ma presenta il vantaggio di avere alcune caratteristiche che lo rendono complementare e per alcuni aspetti anche più conveniente.
Innanzitutto mentre nel Piano Famiglie gli interessi che maturano durante la sospensione restano a carico del mutuatario, in caso di adesione al Fondo di solidarietà saranno interamente a carico del Fondo (per il quale sono stati stanziati 20 miliardi).
Poi si è visto come con l'adesione al Fondo di solidarietà sia possibile chiedere la sospensione delle rate fino a 18 mesi e per importi dei mutui fino a 250mila euro, mentre il Piano Famiglie prevede un limite a 150mila euro.
Con il Fondo di Solidarietà più ampie, inoltre, le situazioni che possono portare allo stop dei pagamenti.
Infine l’accesso al Fondo può essere richiesto anche in caso di pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare non inferiori a 5mila euro all'anno o di ristrutturazioni straordinarie dell’immobile oggetto di mutuo. Oppure anche in seguito a un aumento significativo della rata per effetto dei tassi variabili.
Fonte www.moduli.it