Moratoria mutui e leasing:proroga per le aziende

26.10.2012 19:16

Con l'obiettivo di sostenere le imprese in un momento di congiuntura economica recessiva e di scarsa liquidità, il 3 Agosto del 2009 fu sottoscritto un accordo tra il Ministero dell'Economia e delle finanze, l'ABI e le Associazioni delle imprese, che consentiva alle imprese con adeguate prospettive economiche e che potevano provare la "continuità aziendale", di sospendere per 12 mesi le rate dei mutui o dei leasing.

Nel 2012 questo accordo è stato rinnovato. Questi i punti salienti:
- sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo e per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing "immobiliare" e "mobiliare".
Possono essere sospese le rate di mutui e leasing che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall'Avviso del 3 agosto 2009 e che non siano scadute da più di 90 giorni.

- allungamento della durata dei mutui, posticipo fino a 270 giorni delle scadenze a breve termine relative ad anticipazioni bancarie su crediti certi ed esigibili e allungamento fino ad un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione. Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall’Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.

Per godere di queste agevolazioni le PMI di qualunque settore che:
- hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
- posseggono adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa;
- non hanno nei confronti dalla banca "sofferenze" "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni.

Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre 2012. Le domande di allungamento dei mutui che a questa data dovessero essere ancora in sospensione potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.

Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni.

Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario, non determinano l'applicazione di interessi di mora e/o di commissioni e spese di istruttoria e vengono effettuate senza richieste di garanzie aggiuntive.

fonte www.moduli.it